STATUTO SOCIALE
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione "La Verdi Musica, Arte & Spettacolo" (acronimo: La Verdi Musica APS).
Preambolo
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione "La Verdi Musica, Arte & Spettacolo" (acronimo: La Verdi Musica APS).
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
L’associazione è costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) con denominazione "La Verdi Musica Arte & Spettacolo APS", in breve "La Verdi Musica APS". La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’associazione.
La sede legale è collocata nel Comune di Lonate Ceppino con durata illimitata. Eventuali variazioni o spostamenti territoriali della sede legale non comportano modifiche statutarie, salvo comunicazione agli uffici competenti.
La Verdi Musica Arte & Spettacolo APS è l’erede storica, morale e patrimoniale del Corpo Musicale Giuseppe Verdi costituito in Lonate Ceppino nell’anno 1904. Regolato con statuto sociale del 10 maggio 1948, successivamente adeguato il 18/06/1998 e successivo atto costitutivo come Corpo Musicale Giuseppe Verdi (M.S.B. nº 47092 serie 1T del 04/11/2011). Successivamente regolata da statuto sociale dell’anno 2019 serie n 2773 serie 3 del 28/11/2019 in attuazione al D.Lgs. 117/2017.
ART. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ
Caratteristiche Generali
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale.
L’associazione:
- Non dispone limitazioni relative alle condizioni economiche nell’ammissione degli associati.
- Non prevede discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione.
- Non prevede il diritto di trasferimento della quota associativa.
- Si avvale dell’attività di volontariato dei propri associati e persone aderenti agli enti associati.
Attività di Interesse generale
Secondo l’art. 5 del Codice del Terzo settore, l’associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività:
- Organizzazione promozione e gestione di corsi musicali, attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
- Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà.
Attività primarie - specifiche e istituzionali
In particolare, l’associazione si propone di:
- Organizzare la formazione musicale e di spettacolo tramite appositi corsi formativi.
- Organizzare eventi e spettacoli culturali e musicali di vario genere.
- Organizzare visite culturali in genere.
- Svolgere attività formativa presso istituti scolastici pubblici, privati e extrascolastici.
- Promuovere lo sviluppo territoriale in campo artistico musicale tramite apertura di nuove sedi e scuole musicali.
- Favorire la costituzione e lo sviluppo di gruppi musicali e di spettacolo che valorizzino il musicista e l’associazione.
- Organizzare laboratori, percorsi didattici e masterclass musicali.
- L’associazione può costituire al suo interno vari gruppi musicali e/o di spettacolo, appositamente regolamentati, volti a valorizzare il gruppo, anche sponsorizzati, dove tramite le esibizioni si contribuisce al prestigio dell’associazione in generale.
- Nell'ambito della sua crescita culturale e formativa, l'associazione attua la propria attività associativa a vocazione sovra-comunale: può aprire altre sedi distaccate, definire convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche e/o private nell'ambito delle proprie finalità associative e statutarie.
Attività Complementari e integrative
- L’associazione può esercitare Attività Diverse da quelle di interesse generale individuate nell’articolo precedente purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto a queste e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta alla direzione Amministrativa l’individuazione di dettaglio di tali attività.
- L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Composizione Associativa
Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge: minimo 7 persone fisiche.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Procedura di Ammissione
Chi intende essere ammesso come associato deve presentare all’organo di amministrazione una domanda scritta cartacea o adesione via web che dovrà contenere:
- L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti anche in materia di privacy e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Deliberazione
- La Direzione amministrativa delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione a socio viene comunicata all’interessato tramite notifica cartacea e informatica attivando le attività associative.
- La deliberazione di ammissione a socio viene attuata alla prima convocazione utile della Direzione Amministrativa, la quale può suddividere gli associati in varie categorie partecipative all’attività dell’ente. Tutte le adesioni associative devono essere annotate nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro ai quali spetta la responsabilità genitoriale (genitore o chi ne fa le veci). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
- La Direzione amministrativa deve, entro 60 giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione a socio e comunicarla all’interessato.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea associativa.
ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Diritti degli Associati
L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
Gli associati hanno il diritto di:
- Eleggere o nominare il Presidente
- Eleggere o nominare i membri della direzione amministrativa
- Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento
- Frequentare i locali dell’associazione
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Obblighi degli Associati
Gli associati hanno l’obbligo di:
- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni
- Operare nell’esclusivo interesse dell’associazione
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
- Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Direzione Amministrativa
ART. 5 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ
Per le associazioni iscritte al RUNTS (Enti del Terzo Settore - ETS), l'azione di responsabilità è disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e, in via residuale, dal Codice civile.
Procedura per l'Azione di Responsabilità
- Delibera assembleare: La promozione dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi sociali (es. amministratori) deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2393 del Codice civile (richiamato implicitamente dalla normativa ETS) o secondo quanto previsto nello Statuto.
- Delibera direzione amministrativa: Se l'azione riguarda un socio, la competenza a procedere (e a richiedere l'eventuale risarcimento del danno) spetta agli amministratori in rappresentanza dell'ente.
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Cause di Perdita
La qualifica di associato si perde per:
- Morte
- Recesso volontario
- Espulsione motivata
- Mancato pagamento della quota associativa annuale
Recesso volontario e conseguenze
Il socio può sempre recedere dall'associazione, chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Direzione amministrativa.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Espulsione Motivata
- Può essere espulso l'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, che con il suo comportamento e attività arreca un danno associativo e/o che non si attiene ad eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi amministrativi.
Mancato pagamento della quota associativa annuale
- L'associato che con non salda la quota associativa entro la data stabilita dalla direzione amministrativa, decade automaticamente dalla carica sociale.
ART. 7 - ORGANI AMMINISTRATIVI
Sono organi dell'associazione:
- L'Assemblea associativa
- Il Presidente
- L'Organo di Amministrazione, detto la Direzione amministrativa
ART. 8 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
Diritti di Partecipazione
L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- Nell'Assemblea hanno diritto di partecipazione tutti coloro che sono iscritti quali associati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci.
- Ciascun associato ha un voto.
- Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
- Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.
Convocazione
La convocazione dell'Assemblea associativa avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche tramite sistemi informatici, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
Assemblea Ordinaria
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio Consuntivo dell'anno fiscale in corso e il bilancio di previsione.
Assemblea Straordinaria
L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Competenze Inderogabili
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- Eleggere, nominare e/o revocare il Presidente
- Eleggere, nominare e/o revocare i componenti la direzione amministrativa
- Approvazione il bilancio d'esercizio e il bilancio di previsione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura d'esercizio.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- Nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti-organo di controllo monocratico se previsto.
- Prendere atto dell'espulsione degli associati decisa dalla direzione amministrativa.
- Deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto sociale.
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Quorum Assemblea associativa e Deliberazioni
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Vincolo modifiche statutarie e Associative
- Per modificare lo Statuto sociale occorre la presenza di almeno il 50% degli associati in prima convocazione e la maggioranza semplice in seconda convocazione.
- Per deliberazioni a carattere giuridico - legislativo occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.
- Per deliberare variazioni associative importanti quali lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 9 - IL PRESIDENTE – LEGALE RAPPRESENTANTE
Responsabilità Istituzionale
Al Presidente spetta la direzione generale dell'ente e rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno e nella gestione interna.
Nomina e Mandato
Il Presidente è nominato o eletto dall'Assemblea associativa tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, può essere riconfermato e cessa l’incarico in caso di:
- Scadenza del mandato
- Dimissioni volontarie
- Revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea associativa con la maggioranza dei presenti
Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per nominare e/o eleggere il nuovo Presidente.
Funzioni Specifiche
Il Presidente:
- Convoca e presiede l'Assemblea associativa ordinaria e straordinaria
- Convoca la Direzione amministrativa ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, in particular per l'approvazione del bilancio d'esercizio e previsionale
- Assegna le cariche indispensabili al funzionamento amministrativo e gestionale dell'ente tra i componenti eletti e/o nominati componenti la direzione amministrativa
- Assume cariche amministrative e gestionali indispensabili al funzionamento dell'ente, se non assegnabili ad un consigliere componente la direzione amministrativa.
- Attua l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute in sede di Assemblea associativa, riferendo a quest'ultima in merito all'attività compiuta
- Gestisce i rapporti bancari e/o di altro genere ed è autorizzato a eseguire incassi, pagamenti e accettazione di donazioni e sponsorizzazioni di ogni natura da pubbliche amministrazioni, da enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- Da esecuzione alle delibere defined in sede di Direzione amministrativa e Assemblea associativa
ART. 10 - LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Funzionamento
I membri della direzione Amministrativa possono essere, per gravi motivi, revocati con motivazione dal ruolo assegnato. Rientra nella sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
Competenze Specifiche
In particolare, sono compiti di questo organo:
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Formulare i programmi di attività associativa in generale
- Predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio di previsione redatto in conformità dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche
- Deliberare l'ammissione e l'espulsione degli associati
- Deliberare le azioni disciplinari o legali nei confronti degli associati
- Definire tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative che il presidente dovrà sottoscrivere
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- Gestire le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dell'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017
Composizione
La Direzione amministrativa è composta incluso il Presidente e da un minimo di n. 3 a un massimo di n. 5 componenti.
- I membri della Direzione amministrativa sono eletti e/o nominati dall’assemblea associativa tra i propri membri, durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati e/o cessano l’incarico a seguito di: Dimissioni volontarie / Revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea associativa con la maggioranza dei presenti
- I componenti la Direzione amministrativa possono essere scelti tra le persone fisiche associate (si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di incompatibilità e di decadenza).
- La Direzione Amministrativa può avvalersi, per il funzionamento amministrativo, gestionale o didattico dell'ente, di collaboratori, consulenti e/o professionisti esterni qualificati per la mansione assegnata. La Direzione Amministrativa può invitare tali professionisti a partecipare alle proprie riunioni a titolo consultivo e senza diritto di voto, per relazionare su aspetti di specifica competenza, ferma restando l'esclusiva responsabilità decisionale in capo ai consiglieri eletti.
Quorum
La Direzione amministrativa è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunate a maggioranza dei presenti.
ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Al superamento dei limits previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, e in base a quanto dagli stessi articoli previsto, l’Assemblea Associativa deve nominare un Organo di Controllo o Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale monocratico iscritto nell'apposito registro professionale.
ART. 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- Quote associative
- Quote da formazione, corsi musicali e attività artistica in generale
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni
- Sponsorizzazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Proventi da attività di raccolta fondi
- Attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO
L'associazione deve redigere il bilancio previsionale di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e il rendiconto dell'anno passato predisposto dal Presidente e Direzione amministrativa.
Lo stesso bilancio viene approvato dall'Assemblea associativa entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e successivamente depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 16 - LIBRI ASSOCIATIVI
L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli associati, tenuto a cura della Direzione amministrativa
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Direzione amministrativa
- Libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.
Diritto di Accesso
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri e verbali associativi redigendo apposita istanza scritta di accesso agli atti da inoltrare al Presidente.
ART. 17 – VOLONTARI NON OCCASIONALI E OCCASIONALI
Definizione e Caratteristiche
- I volontari non occasionali sono persone che per loro libera scelta aderiscono alle varie attività associative musicali singole e/o di gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per il bene comune e per il prestigio associativo.
- I volontari occasionali sono persone che per loro libera scelta aderiscono alle varie attività associative, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per il prestigio associativo.
Divieto di Retribuzione
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività e mansioni continuative prestate, entro limits massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Direzione amministrativa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Incompatibilità
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Assicurazione
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 18 - PERSONALE RETRIBUITO
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati ricoprenti incarichi direttivi, quando ciò sia necessario e indispensabile allo svolgimento delle attività di interesse generale, amministrativa e organizzativa finalizzata al perseguimento delle finalità statutarie nonché all’efficienza gestionale dell’associazione.
In ogni caso, il numero dei collaboratori-lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati.
ART. 19 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO ASSOCIATIVO RESIDUO
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (da quando sarà operativo), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati o incaricando il revisore legale dei conti o altro di sua valutazione.
ART. 20 – RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Sottoscrizioni Finali
Luogo e data: Lonate Ceppino, 15 luglio 2026
Firme: del Presidente e del Segretario

